atto rogato dal notaio Dott. Alessandro Ruggiero e registrato a Firenze il 4 maggio 2001
Articolo
1 Costituzione
È
costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, l«ASSOCIAZIONE
DI STUDI STORICI ELIO CONTI». Lassociazione, svolgendo la
propria attività prevalentemente nellambito della regione Toscana,
intende chiedere il riconoscimento della personalità giuridica a livello
regionale. Fino a quando non avrà conseguito tale riconoscimento, agirà
come associazione non riconosciuta..
Lassociazione
non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli
associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché
di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dellassociazione,
salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.
Lassociazione
è apolitica.
Articolo
2 Sede
Lassociazione
ha sede in Firenze, presso la Deputazione di Storia Patria per la Toscana, Via
Ginori n. 7, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di
rappresentanza ovunque, in Italia e allestero.
Articolo
3 Scopi
Lassociazione
è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo
in base a deliberazione dellassemblea straordinaria degli associati presa
con la maggioranza prevista dallart. 21, ultimo comma, del Codice Civile.
Lassociazione persegue in via istituzionale i seguenti scopi:
-
promuovere la ricerca nel campo degli studi storici con particolare riguardo
alla storia italiana e del Mediterraneo;
-
promuovere la conoscenza, da parte delle varie componenti della società
italiana, di comuni radici culturali e storiche, ricostruite nel loro mutare,
al fine di rendere più forte il sentimento di identità e i legami
di solidarietà;
-
promuovere la comprensione dei tempi e dei modi in cui si sono venuti storicamente
plasmando lambiente ed il territorio italiano e mediterraneo, sì
da incentivare ad ogni livello la loro tutela;
-
promuovere esperienze dal contenuto fortemente innovativo, sul piano delle tecnologie
informatiche e digitali, nellacquisizione, gestione e consultazione anche
on-line di fonti (siano esse opere latine o volgari, antiche o moderne, materiali
o scritte, ivi comprese quelle documentarie) nonché di testi storici
e storiografici di qualsiasi tipo, in modo da arrecare anche un sostanziale
contributo alla salvaguardia del patrimonio culturale italiano e alla sua migliore
conoscenza nel mondo;
-
promuovere la realizzazione di strumenti per la ricerca (edizioni, indici, regesti,
inventari su supporto cartaceo e/o informatico, riproduzioni digitali, ipertesti)
nel campo delle fonti medievali e moderne, nellottica di giungere al potenziamento
delle basi del sapere storico;
-
promuovere la dedizione alla ricerca storica fra i giovani, anche con lerogazione
di borse di studio e con la pubblicazione delle ricerche, se del caso attivando
per queste ultime delle collane editoriali;
-
promuovere, eventualmente in collaborazione con altri Enti pubblici e privati,
la progettazione e la realizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde e di
ogni altra forma di manifestazione pubblica mirante alla divulgazione della
conoscenza storica, con particolare riguardo alla civiltà italiana e
del Mediterraneo.
Per
il raggiungimento dei propri scopi lassociazione potrà organizzare
occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi,
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa
o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà
anche appoggiare le iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche
o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dellassociazione.
Per il raggiungimento
dei suoi scopi istituzionali lassociazione si avvale in maniera prevalente
dellopera volontaria e gratuita dei propri associati.
Articolo
4 Durata
Lassociazione
è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo
in base a deliberazione dellassemblea straordinaria degli associati
presa con la maggioranza prevista dallart. 21, ultima comma, del Codice
Civile.
Articolo
5 Categorie di Associati
Gli
associati si distinguono nelle seguenti categorie:
a)
Soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato allatto costitutivo
dellassociazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un
anno dalla sua costituzione.
b) Soci
ordinari: sono coloro che aderiscono allassociazione in un momento
successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi
nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo
c) Soci
sostenitori: sono invece quei soci che partecipano allassociazione
dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari.
Gli
associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità
di diritti compreso quello di voto.
Il domicilio
degli associati per qualsiasi rapporto con lassociazione si intende eletto
nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione
scritta.
Articolo
6 Ammissione degli associati
Possono
essere ammessi a far parte dellassociazione le persone fisiche, enti,
organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche
religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera.
Chi intende
aderire allassociazione deve presentare espressa domanda al Consiglio
Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dellassociazione e di accettare
lo statuto ed i regolamenti dellassociazione stessa.
Il Consiglio
Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro
sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento
della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta.
In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare
la motivazione di detto diniego.
Articolo
7 Quota associativa
Gli
associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo
ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.
La quota
associativa, stabilita in Lire 50.000 (cinquantamila) per il primo anno,
deve essere pagata entro il 30 settembre di ogni anno.
La qualifica
di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non
sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso
di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento
dellassociazione.
Articolo
8 Diritti e doveri degli associati
Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.
In
particolare hanno diritto:
- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente
statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dellassociazione a secondo
della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo
statuto.
Gli
associati hanno il dovere:
- di operare
nellinteresse dellassociazione e in favore del raggiungimento
dei suoi scopi;
- di rispettare
le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi
attivamente nella vita associativa.
Articolo
9 Perdita della qualità di associato
Il
rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza,
esclusione.
Lassociato
può sempre recedere dallassociazione comunicando la propria decisione
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente
con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dellesercizio
in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dellanno solare
nel quale è stato comunicato.
Lassociato
decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini
e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi
sia ordinari che straordinari.
Il socio
viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia
reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per lassociazione.
Lesclusione
viene accertata e deliberata dallassemblea ordinaria con il voto favorevole,
a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti.
Quando
per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, lassociato non
ha alcun diritto sul patrimonio dellassociazione alla restituzione delle
quote e dei contributi versati.
Art.
10 Patrimonio ed entrate dellassociazione
Il
patrimonio dellassociazione è costituito dai beni mobili e immobili
che diverranno di proprietà dellassociazione, da eventuali donazioni,
lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.
Le
entrate dellassociazione sono costituite:
- dalle
quote associative;
- da qualsiasi
contributo pubblico o privato;
- contributi
effettuati con una specifica destinazione;
- doni,
proventi di eventuali iniziative culturali.
Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sullutilizzo di fondi patrimoniali.
Articolo
11 Organi dellassociazione
Gli
Organi dellassociazione sono:
a)
lAssemblea degli associati;
b) il Presidente
ed il Vice Presidente;
c) il Consiglio
Direttivo
d) il Tesoriere;
e) il Collegio
dei Revisori dei Conti.
Articolo
12 Assemblea degli associati
Lassemblea
è lorgano sovrano dellassociazione ed è composta
da tutti gli associati aventi diritto al voto.
Lassemblea
è ordinaria o straordinaria.
Lassemblea
ordinaria si tiene almeno una volta lanno entro il 31 maggio per approvare
il bilancio di esercizio.
Compete
allassemblea ordinaria:
a) lapprovazione
del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio
Direttivo sullandamento culturale ed economico dellassociazione;
b) lapprovazione
del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
c) la nomina
dei membri del Consiglio Direttivo;
d) la nomina
dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) gli
altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre allapprovazione
dellassemblea.
Lassemblea
straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto
sociale nonché sullo scioglimento dellassociazione.
Lassemblea
regolarmente convocata e costituita, rappresenta luniversalità
degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge
ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Articolo
13 Convocazione dellassemblea
Lassemblea
è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o E-mail
a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per
lassemblea.
Nellavviso
di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e lora delladunanza
e lelenco degli argomenti da trattare.
Lassemblea
è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio
dello Stato, secondo quanto sarà indicato nellavviso di convocazione.
Lassemblea
devessere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta
scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta
il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Articolo
14 Intervento in assemblea
Hanno
diritto dintervenire allassemblea tutti gli associati di qualunque
categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.
Gli associati
possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega
scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
Articolo
15 Diritto di voto
Ogni
associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.
Articolo
16 Presidenza dellassemblea
Lassemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua
assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi lassemblea è
presieduta da altra persona designata dallassemblea stessa. Lassemblea
nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
Spetta
al Presidente dellassemblea verificare la regolarità delle deleghe
e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il
diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.
Le votazioni
potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio
segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal Presidente dellassemblea.
Delle riunioni
assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nel caso
di assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un Notaio in
forma di atto pubblico.
Articolo
17 Maggioranze per lassemblea ordinaria
In
prima convocazione lassemblea ordinaria è regolarmente costituita
con lintervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà
più uno degli associati. In seconda convocazione lassemblea ordinaria
è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sia in
prima che in seconda convocazione lassemblea ordinaria delibera a maggioranza
dei votanti.
I membri
del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti
lapprovazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Articolo
18 Maggioranze per lassemblea straordinaria
Lassemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la
presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati
iscritti allassociazione. Essa delibera validamente con il voto della
maggioranza dei votanti.
In seconda
convocazione lassemblea straordinaria è regolarmente costituita
con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati
iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
In ogni
caso per deliberare lo scioglimento dellassociazione occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.
Articolo
19 Consiglio Direttivo
Lassociazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri
variabile da tre a nove, secondo quanto stabilirà lassemblea
ordinaria al momento della nomina del Consiglio.
I membri
del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati ma per i primi
sei anni dalla costituzione la maggioranza dei consiglieri devessere
scelta tra gli associati che rientrano nella categoria dei soci fondatori.
I consiglieri
vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono
rieleggibili.
Per la
prima volta il Consiglio Direttivo e il Presidente sono nominati con latto
costitutivo.
Articolo
20 Presidente del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente,
un Tesoriere ed un Segretario.
Articolo
21 Convocazione del Consiglio Direttivo
La
convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta mediante avviso spedito
anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio
Direttivo, nonché ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno
otto giorni prima di quello fissato per ladunanza. In caso di urgenza
il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta
a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità
di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza
di tutti i Consiglieri in carica e dei membri effettivi del Collegio dei Revisori
dei Conti.
Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario
oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo
dei suoi membri.
Articolo 22 Riunioni in video e teleconferenza
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione sintende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente delladunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
Articolo
23 Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio
è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più
anziano. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro,
il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio
Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza
dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso
di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.
Articolo
24 Cooptazione dei consiglieri
Qualora
venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo può
procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere.
I membri
del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla
successiva assemblea ordinaria.
Se la maggioranza
dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, lassemblea
ordinaria dei soci devessere convocata per procedere alla nomina dellintero
nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo
25 Poteri di gestione del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento
di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari
per il raggiungimento degli scopi associativi.
Il Consiglio
Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per
la gestione ordinaria dellassociazione.
Articolo
26 Rappresentanza
La
rappresentanza legale dellassociazione di fronte a terzi ed in giudizio
è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua
assenza od impedimento al Vice Presidente.
Al Presidente spetta luso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio Direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee allassociazione.
Articolo
27 Vice Presidente
Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta
questi sia assente o impedito.
Il solo
intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dellimpedimento
del Presidente.
Articolo
28 Tesoriere
Il
Tesoriere cura la gestione della cassa dellassociazione e sovrintende
alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal
punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.
Articolo
29 Segretario
Il
Consiglio Direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con
le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio
Direttivo e dellassemblea.
Al Segretario
il Consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla
gestione corrente dellassociazione.
Articolo
30 Esercizi sociali - Bilancio
Gli
esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di
ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il bilancio desercizio
accompagnato da una relazione sullo svolgimento dellattività
associativa. Il bilancio sarà presentato allassemblea ordinaria
annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà divulgato
tra i soci nei modi più idonei.
Il Consiglio
Direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre allapprovazione
dellassemblea entro il 30 novembre precedente linizio dellesercizio.
Articolo
31 Collegio dei Revisori dei Conti
Il
controllo amministrativo e contabile sullattività di gestione
dellassociazione è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti
composto di due membri effettivi e di un supplente nominati dallassemblea
degli associati.
Possono
essere eletti revisori anche non soci scelti tra persone esperte e qualificate.
Il Collegio
dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente.
Il Collegio
dei Revisori:
verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dellassociazione;
verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio
Direttivo.
I
Revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo e dellassemblea.
I Revisori
durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto solo al rimborso
delle spese sostenute a causa del loro ufficio.
Il Collegio
dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria della Associazione,
accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche
verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dellassociazione.
Articolo
32 Scioglimento
In
caso di scioglimento anticipato dellassociazione oppure qualora lo scopo
associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo,
lassociazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà
devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure
per fini di pubblica utilità sentito lorganismo di controllo
di cui allart.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano
salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.
Articolo
33 Liquidazione
Lassemblea
che deliberi lo scioglimento dellassociazione provvederà a nominare
uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee allassociazione.
Articolo
34 Rinvio
Per
quantaltro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.