STATUTO dell’ ASSOCIAZIONE DI STUDI STORICI ELIO CONTI

atto rogato dal notaio Dott. Alessandro Ruggiero e registrato a Firenze il 4 maggio 2001

Articolo 1 Costituzione
È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, l’«ASSOCIAZIONE DI STUDI STORICI ELIO CONTI». L’associazione, svolgendo la propria attività prevalentemente nell’ambito della regione Toscana, intende chiedere il riconoscimento della personalità giuridica a livello regionale. Fino a quando non avrà conseguito tale riconoscimento, agirà come associazione non riconosciuta..

L’associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.
L’associazione è apolitica.

Articolo 2 Sede
L’associazione ha sede in Firenze, presso la Deputazione di Storia Patria per la Toscana, Via Ginori n. 7, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero.

Articolo 3 Scopi
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 21, ultimo comma, del Codice Civile. L’associazione persegue in via istituzionale i seguenti scopi:

- promuovere la ricerca nel campo degli studi storici con particolare riguardo alla storia italiana e del Mediterraneo;
- promuovere la conoscenza, da parte delle varie componenti della società italiana, di comuni radici culturali e storiche, ricostruite nel loro mutare, al fine di rendere più forte il sentimento di identità e i legami di solidarietà;
- promuovere la comprensione dei tempi e dei modi in cui si sono venuti storicamente plasmando l’ambiente ed il territorio italiano e mediterraneo, sì da incentivare ad ogni livello la loro tutela;
- promuovere esperienze dal contenuto fortemente innovativo, sul piano delle tecnologie informatiche e digitali, nell’acquisizione, gestione e consultazione anche on-line di fonti (siano esse opere latine o volgari, antiche o moderne, materiali o scritte, ivi comprese quelle documentarie) nonché di testi storici e storiografici di qualsiasi tipo, in modo da arrecare anche un sostanziale contributo alla salvaguardia del patrimonio culturale italiano e alla sua migliore conoscenza nel mondo;
- promuovere la realizzazione di strumenti per la ricerca (edizioni, indici, regesti, inventari su supporto cartaceo e/o informatico, riproduzioni digitali, ipertesti) nel campo delle fonti medievali e moderne, nell’ottica di giungere al potenziamento delle basi del sapere storico;
- promuovere la dedizione alla ricerca storica fra i giovani, anche con l’erogazione di borse di studio e con la pubblicazione delle ricerche, se del caso attivando per queste ultime delle collane editoriali;
- promuovere, eventualmente in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, la progettazione e la realizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde e di ogni altra forma di manifestazione pubblica mirante alla divulgazione della conoscenza storica, con particolare riguardo alla civiltà italiana e del Mediterraneo.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell’associazione.
Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l’associazione si avvale in maniera prevalente dell’opera volontaria e gratuita dei propri associati.

Articolo 4 Durata
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 21, ultima comma, del Codice Civile.

Articolo 5 Categorie di Associati
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione.
b) Soci ordinari: sono coloro che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo
c) Soci sostenitori: sono invece quei soci che partecipano all’associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.
Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l’associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

Articolo 6 Ammissione degli associati
Possono essere ammessi a far parte dell’associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera.
Chi intende aderire all’associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell’associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Articolo 7 Quota associativa
Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.
La quota associativa, stabilita in Lire 50.000 (cinquantamila) per il primo anno, deve essere pagata entro il 30 settembre di ogni anno.
La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell’associazione.

Articolo 8 Diritti e doveri degli associati
Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:
- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere:
- di operare nell’interesse dell’associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

Articolo 9 Perdita della qualità di associato
Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L’associato può sempre recedere dall’associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell’anno solare nel quale è stato comunicato.
L’associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.
Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l’associazione.
L’esclusione viene accertata e deliberata dall’assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti.
Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

Art. 10 Patrimonio ed entrate dell’associazione
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell’associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;
- contributi effettuati con una specifica destinazione;
- doni, proventi di eventuali iniziative culturali.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull’utilizzo di fondi patrimoniali.

Articolo 11 Organi dell’associazione
Gli Organi dell’associazione sono:

a) l’Assemblea degli associati;
b) il Presidente ed il Vice Presidente;
c) il Consiglio Direttivo
d) il Tesoriere;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12 Assemblea degli associati
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l’anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all’assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento culturale ed economico dell’associazione;
b) l’approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
c) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
d) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 13 Convocazione dell’assemblea
L’assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o E-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea dev’essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Articolo 14 Intervento in assemblea
Hanno diritto d’intervenire all’assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Articolo 15 Diritto di voto
Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

Articolo 16 Presidenza dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea è presieduta da altra persona designata dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.
Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal Presidente dell’assemblea.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nel caso di assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un Notaio in forma di atto pubblico.

Articolo 17 Maggioranze per l’assemblea ordinaria
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Articolo 18 Maggioranze per l’assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all’associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Articolo 19 Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a nove, secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento della nomina del Consiglio.
I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati ma per i primi sei anni dalla costituzione la maggioranza dei consiglieri dev’essere scelta tra gli associati che rientrano nella categoria dei soci fondatori.
I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
Per la prima volta il Consiglio Direttivo e il Presidente sono nominati con l’atto costitutivo.

Articolo 20 Presidente del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Articolo 21 Convocazione del Consiglio Direttivo
La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nonché ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 22 Riunioni in video e teleconferenza

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s’intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell’adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 23 Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

Articolo 24 Cooptazione dei consiglieri
Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere.
I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.
Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l’assemblea ordinaria dei soci dev’essere convocata per procedere alla nomina dell’intero nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 25 Poteri di gestione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’associazione.

Articolo 26 Rappresentanza
La rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

Al Presidente spetta l’uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio Direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all’associazione.

Articolo 27 Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 28 Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Articolo 29 Segretario
Il Consiglio Direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea.
Al Segretario il Consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell’associazione.

Articolo 30 Esercizi sociali - Bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il bilancio d’esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa. Il bilancio sarà presentato all’assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà divulgato tra i soci nei modi più idonei.
Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il 30 novembre precedente l’inizio dell’esercizio.

Articolo 31 Collegio dei Revisori dei Conti
Il controllo amministrativo e contabile sull’attività di gestione dell’associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti composto di due membri effettivi e di un supplente nominati dall’assemblea degli associati.
Possono essere eletti revisori anche non soci scelti tra persone esperte e qualificate.
Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente.
Il Collegio dei Revisori:

  verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell’associazione;
  verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo.

I Revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea.
I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.
Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell’associazione.

Articolo 32 Scioglimento
In caso di scioglimento anticipato dell’associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l’associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

Articolo 33 Liquidazione
L’assemblea che deliberi lo scioglimento dell’associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all’associazione.

Articolo 34 Rinvio
Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.